Inapplicabilità dell’addizionale provinciale sull'accisa relativa all'energia elettrica
Negli anni 2010 e 2011 nelle fatture dell’energia elettrica è stata applicata l’addizionale provinciale accisa sull’energia elettrica. Tale addizionale è stata abrogata poi nel 2012. A fine anno 2019 la Corte di Cassazione, con due sentenze ravvicinate di Ottobre, ha dichiarato l’inapplicabilità delle norme istitutive dell’applicazione dell’addizionale provinciale sull’accisa dell’energia elettrica, in quanto ritenute incompatibili con la normativa comunitaria (abolite nel 2012 proprio per questa ragione) confermando il diritto degli utenti finali di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato. Le due sentenze permettono di avere un supporto normativo per tentare di ottenere il rimborso di quanto versato indebitamente nel corso del 2010 e 2011, inoltrando una pratica con istanza di rimborso agli uffici competenti in quanto il termine di prescrizione è di 10 anni.
L’addizionale dell’accisa è stata applicata sul prelievo di energia elettrica fino alla data della sua abrogazione, cioè il 31 dicembre 2011. L’aliquota pagata in bolletta variava da Provincia a Provincia con un importo compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh.
SECI, in collaborazione con uno Studio Legale di fiducia, può supportare le aziende in questa attività sia sotto il profilo stragiudiziale che sotto il profilo giudiziale. Essendo un tentativo di recupero le pratiche sono svolte a costo zero e verrà esclusivamente chiesto una percentuale sul rimborso solo se effettivamente percepito.